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    La Svizzera si avvia allo scambio automatico di informazioni fiscali

    November 30, 2016

     

    A seguito del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes tenutosi a Berlino alla fine di ottobre del 2014, anche la Svizzera ha aderito al Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) per l’applicazione dello standard globale in materia di scambio di informazioni (CRS, i.e. Common Reporting Standard). In particolare, la Confederazione si è impegnata ad attuare il primo scambio automatico di dati nel 2018, a tal fine raccogliendo le informazioni a partire dal 2017.

     

    Pertanto, nella seduta dello scorso 23 novembre 2016, il Consiglio Federale ha licenziato l’Ordinanza sullo Scambio Automatico di Informazioni (OSAIn), contenente le disposizioni di esecuzione della Legge federale sullo Scambio Automatico di Informazioni (LSAI) approvata il 18 dicembre del 2015, e che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017. Inoltre, vi sono contenute anche ulteriori disposizioni di natura operativa ai fini dell’attuazione dello scambio automatico, nonché relative alle attribuzioni dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

     

    1. Soggetti non tenuti agli obblighi di reporting

    Per quanto concerne i limiti allo scambio di informazioni, in primo luogo nell’Ordinanza in discorso vengono enumerati gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione dei dati (c.d. Non-Reporting Financial Institutions, NRFI), tra i quali si possono ricordare, pur secondo alcuni limiti di volta in volta specificati:

    • i fondi contrattuali di investimento;

    • le società di investimento a capitale variabile:

    • le società di investimento a capitale fisso;

    • le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 2 OSAIn).

    Ancora, non sono tenuti alla comunicazione gli enti operanti nel campo della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti (art. 3 OSAIn), così come i soggetti che svolgono attività di depositari centrali autorizzati (art. 4 OSAIn).

     

    Infine, sono esentate dagli obblighi di comunicazione le associazioni senza scopo di lucro (art. 5 OSAIn) e le fondazioni che perseguano scopi di pubblica utilità o ideali, quando costituite ed organizzate in Svizzera (art. 6 OSAIn), nonché le comunioni di comproprietari (art. 7 OSAIn).

     

    2. Conti esclusi dall’ambito del reporting

    Tra i conti esclusi dall’ambito dello scambio automatico sono ricompresi, in particolare,

    • i conti fiduciari (cc.dd. escrow account) detenuti da avvocati o notai autorizzati in svizzera o da loro studi organizzati in forma societaria (art. 8 OSAIn);

    • i conti per il versamento di capitale per operazioni societarie (art. 9 OSAIn);

    • i conti afferenti a taluni soggetti considerati NRFI alla stregua delle norme già richiamate;

    • i conti di persone defunte;

    • i conti c.d. “non rivendicati” fino ad un importo massimo di 1'000 franchi; e

    • a certe condizioni, i conti in moneta elettronica.

    3. Informazioni oggetto di reporting

    Sinteticamente, secondo il CRS, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

    • per ciascuna persona soggetta a reporting (reportable person):

      • nome;

      • indirizzo;

      • Stato di residenza;

      • Numero di identificazione fiscale (TIN, i.e. Tax Identification Number);

      • luogo e data di nascita (se persona fisica).
         

    • per ciascun conto soggetto a reporting (reportable account):

      • il numero del conto, od altro identificativo equivalente;

      • il nome e il numero identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta al reporting;

      • il saldo o controvalore, al termine dell’anno o del periodo preso a riferimento per il reporting.
         

    • per ciascun conto di deposito (custodial account):

      • l’ammontare totale lordo degli interessi, dividendi e di ogni altro reddito generato dalle attività depositate sul conto, nonché dei proventi derivanti dalla vendita o dal riscatto di essi, pagati od accreditati su di esso durante l’anno o il periodo preso a riferimento;

      • l’ammontare totale lordo dei corrispettivi derivanti dalla vendita o dal riscatto degli asset depositati sul conto.

    A questo riguardo, l’Ordinanza in commento ha specificato (art. 22 OASIn) che sono considerati:

    • interessi, in particolare quelli maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti;

    • dividendi, in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili;

    • proventi da alienazione o riscatto, in particolare i proventi conseguiti con l’alienazione o il riscatto di: obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi; titoli di partecipazione di qualsiasi tipo; prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi; quote di investimenti collettivi di capitale;

    • altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.

     

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